Art. 5.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il beneficiario sia persona con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 100 per cento».
      2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i limiti del reddito entro i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.